IL
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di
seguito «testo unico dell'immigrazione»;
- Visto,
in particolare, l'art.
3, comma 4,
del testo unico dell'immigrazione,
che prevede che la determinazione annuale
delle quote
massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato avviene con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei
criteri generali per la definizione
dei flussi d'ingresso individuati
nel documento programmatico
triennale, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, e
che «in
caso di mancata
pubblicazione del decreto
di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere
in via transitoria, con proprio
decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote
stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
- Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n.394, recante
il regolamento di
attuazione del testo
unico sull'immigrazione;
- Rilevato che il documento programmatico
triennale non e'
stato emanato;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 13 febbraio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017,
concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2017, che ha
previsto una quota complessiva di 30.850
cittadini non comunitari
per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato stagionale e
non stagionale e di lavoro autonomo;
- Considerato che per l'anno 2018 e' necessario
prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro
non stagionale, residenti
all'estero, che hanno partecipato a corsi
di formazione professionale e
di istruzione nei
Paesi di origine,
ai sensi dell'art. 23
del citato testo unico
sull'immigrazione, al fine
di assicurare
continuità' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
- Rilevato che
ai sensi dell'art.
21 del medesimo
testo unico sull'immigrazione e'
opportuno prevedere una
quota d'ingresso riservata ai
lavoratori di origine italiana;
- Tenuto conto inoltre delle esigenze di
specifici settori produttivi nazionali
che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali
e professionali;
- Ravvisata l'esigenza di consentire la
conversione in permessi
di soggiorno
per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno
rilasciati ad altro titolo;
Ravvisata infine la necessita' di prevedere
una quota di ingresso di
lavoratori non comunitari per lavoro stagionale
da ammettere in Italia per
l'anno 2018, per le esigenze del settore
agricolo e del settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo
di semplificare ed ottimizzare
procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei
datori di lavoro, e' opportuno incentivare le
richieste di nulla
osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno
della quota stabilita per il lavoro stagionale;
- Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi
con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri
da adottare, in
via di programmazione
transitoria, nel limite della quota
complessiva di 30.850 unita'
per l'ingresso di
lavoratori non comunitari, autorizzata
per l'anno 2017 con il citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 13 febbraio 2017;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 16 dicembre
2016, con il quale
alla Sottosegretaria di
Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria
Elena Boschi, e' stata
conferita la delega
per la firma di decreti,
atti e provvedimenti di
competenza del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso dei
lavoratori
non comunitari per l'anno 2018, sono
ammessi in Italia,
per motivi
di lavoro subordinato stagionale e
non stagionale e di
lavoro autonomo,
i cittadini non
comunitari entro una
quota
complessiva
massima di 30.850 unità.
Art. 2
1. Nell'ambito della
quota massima indicata
all'art. 1, sono ammessi in
Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro
autonomo, i cittadini non comunitari
entro una quota
di 12.850
unità.
2. Nell'ambito della quota indicata al
comma 1,
sono ammessi in Italia 500
cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero, che abbiano
completato programmi di formazione
ed istruzione nei
Paesi
d'origine ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
3. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia,
nell'ambito della
quota
indicata al comma 1, per motivi
di lavoro subordinato
non stagionale
e di
lavoro autonomo, di 100 lavoratori
di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti
in Argentina, Uruguay, Venezuela e
Brasile.
4. Nell'ambito della quota prevista al comma
1, e' autorizzata la conversione
in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.750 permessi di soggiorno per lavoro
stagionale;
b)
3.500 permessi di
soggiorno per studio,
tirocinio e/o formazione
professionale;
c) 800 permessi di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai
cittadini di Paesi
terzi da altro
Stato membro dell'Unione
europea.
5. E' inoltre autorizzata, nell'ambito
della quota indicata
al comma 1, la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo di:
a) 700 permessi di soggiorno per studio,
tirocinio e/o formazione professionale;
b) 100
permessi di soggiorno
UE per soggiornanti
di lungo periodo,
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione
europea.
Art. 3
1. E' consentito
l'ingresso in Italia
per motivi di
lavoro
autonomo,
nell'ambito della quota prevista all'art. 2,
comma 1, di 2.400
cittadini non comunitari residenti
all'estero, appartenenti alle
seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un
piano di investimento di interesse
per l'economia italiana, che preveda l'impiego
di risorse proprie non
inferiori a 500.000 euro e provenienti da
fonti lecite, nonché la
creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che
intendono esercitare professioni regolamentate
o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello
nazionale da associazioni iscritte
in elenchi tenuti
da pubbliche
amministrazioni;
c) titolari di
cariche societarie di
amministrazione e di
controllo
espressamente previsti dal decreto
interministeriale 11
maggio 2011,
n. 850;
d) artisti di chiara
fama o di
alta e nota
qualificazione
professionale,
ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti
espressamente previsti dal decreto
interministeriale 11 maggio 2011,
n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono
costituire imprese «start-up innovative»
ai sensi della legge
17 dicembre 2012, n. 221,
in presenza
dei requisiti previsti
dalla stessa legge
e che sono titolari di
un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Art. 4
1. Nell'ambito della
quota massima indicata
all'art. 1, sono ammessi in
Italia per motivi di lavoro subordinato
stagionale nei settori
agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti
all'estero entro una quota di 18.000 unità.
2. La quota indicata al comma 1 del
presente articolo riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari
cittadini di Albania,
Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea
(Repubblica di Corea), Costa
d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana,
Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco,
Mauritius, Moldova, Montenegro,
Niger, Nigeria, Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
3. Nell'ambito della
quota indicata al
comma 1 del
presente articolo, e'
riservata una quota di 2.000 unita' per i lavoratori non comunitari,
cittadini dei Paesi indicati al comma
2, che abbiano fatto
ingresso in Italia per prestare lavoro
subordinato stagionale almeno una
volta nei cinque anni precedenti e per i quali
il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla osta pluriennale
per lavoro subordinato
stagionale.
Art. 5
I termini per la presentazione delle domande
ai sensi del presente decreto
decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non
comunitari indicate agli articoli 2 e
3, dalle ore 9,00 del settimo giorno
successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) per i lavoratori non comunitari
stagionali previsti all'art. 4, dalle ore
9,00 del quindicesimo giorno
successivo alla data
di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 6
1. Le quote per lavoro subordinato,
stagionale e non
stagionale, previste dal
presente decreto, sono
ripartite dal Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le
Regioni e le Province autonome.
2.
Trascorsi novanta giorni
dalla data di
pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilevi quote
significative non utilizzate tra quelle previste dal
presente decreto,
può effettuarne una diversa suddivisione sulla
base delle effettive necessita'
riscontrate nel mercato
del lavoro, fermo restando il
limite massimo complessivo indicato all'art. 1.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34,
comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 31
agosto 1999, n.
394 con riferimento alla
redistribuzione della quota
di lavoratori non comunitari
formati all'estero prevista dall'art. 2, comma 2.
Art. 7
Le disposizioni attuative relative all'applicazione del
presente decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare
congiunta del Ministero
dell'interno e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
Roma, 15 dicembre 2017
p. Il Presidente del
Consiglio dei ministri
La
Sottosegretaria di Stato
Boschi
Registrato
alla Corte dei conti il 5 gennaio 2018
Ufficio
controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia
e affari esteri, reg.ne prev. n. 36.